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ATS16 Ambito Territoriale Sociale 16

Tirocinio Inserimento Sociale - Ex Borse lavoro

 

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~~La Regione Marche, dapprima con la DGR n. 293 del 31/03/2016 e successivamente con la DGR n.593 del 07/05/2018 

ha approvato i principi applicativi dei “Tirocini finalizzati all’inclusione sociale” in attuazione delle Linee guida per i "tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”.

Con questo nuovo regolamento regionale la Regione Marche stabilisce che questa tipologia di tirocini (TIS) abbia la finalità di favorire l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione a favore delle persone prese in carico da servizi sociali professionali e/o sanitari competenti in favore di persone o nuclei familiari in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

Il Progetto TIS ai sensi della DGR n.593/18 prevede: 

◾La durata massima è di 24 mesi, eventualmente prorogabile per la durata stessa del progetti attivato;
◾Stipula di una convenzione con l'ente ospitante, che regola i tirocini alla quale deve essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante, ente che ha in carico la persona).
◾Possono essere soggetti promotori dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale anche gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), i Comuni, le Unioni di comuni, le Unioni Montane e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).
◾Il soggetto ospitante dovrà nominare un tutor aziendale, in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate mentre il soggetto che ha in carico il tirocinante dovrà nominare un Case Manager.
◾Il tirocinio finalizzato all’inclusione sociale può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante.
◾Ai tirocinanti dovrà essere corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 180 euro mensili al superamento della soglia del 75%, o del 40% nel caso in cui il tirocinante sia una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/92, delle presenze mensili stabilite dal progetto personalizzato.
◾Al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante un’attestazione dei risultati in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, del case manager e della relazione finale dello stesso tirocinante, dovranno essere indicate le attività svolte e i risultati conseguiti.

 

 

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